Il risparmio energetico negli edifici risponde agli impegni internazionali dell’Italia, che ha aderito al protocollo di Kyoto finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas e sostanze inquinanti per evitare il cosiddetto “effetto serra”, l’eccessivo surriscaldamento dell’atmosfera del pianeta.
Ne consegue che le norme del Dpr 380/2001 (articolo 122) per il contenimento dei consumi di energia riguardano ogni genere di edificio sia pubblico che privato e quale che sia la destinazione d’uso, l’esercizio e la manutenzione degli impianti. Tuttavia, l’applicazione delle norme è graduale nel caso di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Al fine di promuoverne l’adozione sono soggetti a riduzione o esonero dal contributo di costruzione (previste dall’articolo 17, commi 3 e 4) gli interventi nuovi, realizzati nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, e relativi a impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni inerenti alle fonti rinnovabili, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia. Inoltre, non è necessaria un’autorizzazione specifica e sono soggetti al regime della manutenzione straordinaria (articolo 3, comma primo, lettera a) gli interventi di utilizzo delle fonti energetiche, previsti dall’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, all’interno di edifici e impianti industriali. Invece, si considera estensione dell’impianto idro-sanitario esistente l’installazione di impianti solari e pompe di calore a opera di tecnici qualificati e purché tali impianti siano destinati unicamente alla produzione di acqua calda e aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi.
Le decisioni delle assemblee condominiali possono essere adottate con la maggioranza delle quote millesimali (e non con la totalità delle stesse) purché abbiano per oggetto gli interventi per le parti comuni e finalizzati al contenimento dei consumi e all’uso delle fonti di energia (articolo 1, legge 9 gennaio 1991, n.10). L’assemblea condominiale, derogando al disposto degli articoli 1120 e 1136 del Codice civile, delibera a maggioranza le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e del conseguente riparto degli oneri del riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato.
La certificazione energetica è prevista con decreto del Presidente della Repubblica e individua i soggetti abilitati al rilascio della stessa. Che, in caso di compravendita o locazione, deve essere portata a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, unitamente al certificato di collaudo. Inoltre, il proprietario e il locatario dell’immobile possono richiedere, a proprie spese, al Comune il rilascio della predetta certificazione energetica la cui attestazione ha validità quinquennale.